Viaggio aereo in fumo? Ecco quando e come fare ricorso

Marco Di Leo
Marco Di Leo
Giornalista, viaggiatore e amante dello sport.

È una delle eventualità da mettere sempre e comunque in conto. Ma, sfortunatamente, come noi di TravelMundi vi stiamo raccontando ormai da settimane, questa estate è qualcosa di sempre più frequente.

Volo cancellato, posticipato o con imbarco negato

Stiamo parlando dell’eventualità che il nostro volo venga cancellato, posticipato o che semplicemente ci sia negato l’imbarco, magari a causa di una situazione di overbooking. Il Covid continua a lasciare traccia nel mondo del turismo e questo non è che uno dei tanti effetti. Ma questo non basta a tranquillizzare chi rimane vittima di questi inconvenienti, e ci mancherebbe altro. Dopo averle aspettate tanto a lungo, vedere andare in fumo le vacanze a causa di situazioni non dipendenti da noi è qualcosa in grado di far crollare la pazienza di chiunque. Ma la buona notizia è che non siamo soli e possiamo essere aiutati.

Aereo
Aereo

Esistono infatti, secondo la normativa europea ed internazionale in materia di trasporto aereo, varie forme di tutela riassunte nella Carta dei Diritti del Passeggero. Questa è stata redatta dall’ENAC, Ente Nazionale dell’Aviazione civile. E, oggi, proviamo a riassumervi tutto il contenuto. Vediamo cosa succede in caso di negato imbarco, allora. Ci riferiamo a quelle situazioni in cui il passeggero che abbia un biglietto valido vede negarsi, presentandosi nei termini indicati all’imbarco, la possibilità di salire in aereo. Le ragioni possono essere varie, dalla salute alla sicurezza fino anche ai documenti di viaggio inadeguati. Esistono comunque normative. Applicabili ai voli in partenza da un aeroporto comunitario oppure ai voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario ma con destinazione un aeroporto comunitario. Quest’ultima situazione, però, è attuabile solo se la compagnia aerea sia comunitaria.

La compagnia aerea deve verificare la presenza di eventuali passeggeri disposti a cedere il posto in cambio di benefici da concordare. In assenza, il passeggero che non potrà salire a bordo avrà diritto a compensazione pecuniaria tra i 250 e fino a 600 euro, a seconda della tratta aerea e della distanza. A una (a scelta) tra: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Oppure imbarco su un volo alternativo il prima possibile. O, ancora, imbarco su un altro volo in una data conveniente per il passeggero. E, infine, all’assistenza necessaria. Ossia a pasti e bevande in base a quanto dura l’attesa, a una sistemazione in albergo se dovessero servire dei pernottamenti, al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e anche a due chiamate telefoniche o messaggi.

Ci sono poi tutele anche in caso di cancellazione del volo, previste per i voli in partenza da un aeroporto comunitario. E anche per quelli in partenza da un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario sempre a patto che la compagnia aerea sia comunitaria. Anche in questi casi il passeggero può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto, l’imbarco su un altro volo al più presto e l’imbarco su un volo in una data che sia comoda per il passeggero. E ha diritto anche all’assistenza tradotto in pasti, bevande e sistemazione in albergo laddove necessaria. Oltre al trasferimento da e verso l’aeroporto e le due consuete chiamate o messaggi. Solo in alcuni casi, invece, è prevista anche una compensazione pecuniaria. La cifra ha cui si ha diritto dipende sempre dalla tratta aerea e va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 600.

Ma ci sono anche delle situazioni in cui non è dovuta. Quando? Ve lo spieghiamo subito. Per esempio, quando la compagnia aerea sia in grado di provare che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali, come le condizioni meteorologiche avverse. Oppure nel caso in cui il passeggero sia stato informato con due settimane di anticipo come minimo. O, ancora, nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parte al massimo due ore prima dell’orario originale e con arrivo previsto entro le quattro ore dopo l’orario inizialmente previsto.

Andiamo ora a vedere cosa accade in caso di ritardo prolungato del volo. Come sempre, le tutele sono previste per i voli in partenza da un aeroporto comunitario. E anche per quelli in partenza da un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario sempre a patto che la compagnia aerea sia comunitaria. In questo caso, nei voli all’interno dell’Unione europea e nei voli extracomunitari che percorrono distanze più brevi di 1500 chilometri, si ha diritto all’assistenza solo in cado di ritardi di almeno due ore. Nel voli comunitari con distanze oltre i 3500 chilometri, o per gli altri tra i 1500 e i 3500, si ha diritto all’assistenza in caso di ritardo di almeno tre ore. Se la distanza va oltre i 3500 chilometri e fuori l’Unione europea, invece, il diritto al rimborso è valido in caso di ritardo di almeno quattro ore.

L’assistenza, come sempre, è composta dai pasti e dalle bevande, dalla sistemazione in albergo laddove necessaria. E dal trasferimento da e verso l’aeroporto e le due consuete chiamate o messaggi. In caso di ritardo di almeno cinque ore, invece, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare alcuna penale. E ha inoltre diritto a ottenere anche il rimborso del prezzo pagato. Se invece il viaggiatore dovesse raggiugnere la destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore rispetto al previsto, si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria. Ma questo scompare nel caso in cui la compagnia aerea dimostri che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.

E cosa avviene in caso di ritardi sulle coincidenze? Solo nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte operate dallo stesso vettore, la compagnia aerea deve fornire l’assistenza consueta e anche una scelta. Tra cosa? O tra un volo alternativo appena possibile. Oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto oltre ovviamente a un volo di ritorno verso il punto fissato come destinazione iniziale. Ma dove è possibile fare tutti questi reclami?

Bisogna per prima cosa rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto. Se invece ci si è basati su viaggi all inclusive, allora, diventa necessario parlare con il Tour Operator con cui si è firmato il contratto. Il tempo per presentare il reclamo è di due anni dalla data del volo. E, se non dovesse arrivare risposta dalla compagnia aerea o se questa dovesse essere insoddisfacente, allora il passeggero può inviare un reclamo all’ENAC.

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